I Lavoratori incaricati all’uso delle attrezzature, come previsto dall’Art.73 comma 4 del D. Lgs. 81/2008, devono ricevere «una formazione ed un addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone».

Ma non solo, anche «il Datore di Lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71 comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico», questo in funzione dell’ultimo aggiornamento normativo introdotto dal D.L. del 04/15/2023.

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione sono stabiliti dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, e sono:

  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru caricatrici idrauliche ( gru su autocarro)
  • Gru a Torre
  • Gru Mobili
  • Trattori agricolo o forestali
  • Macchine Movimento Terra (Escavatori, Pale caricatrici, Terne, Autoribaltabili a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo

Piattaforme di lavoro Mobili Elevabili

Il Datore di Lavoro è tenuto, con adeguati percorsi obbligatori, a formare gli utilizzatori delle PLE così da dargli consapevolezza sui rischi dell’attrezzatura, su i rischi legati al proprio lavoro e conoscere le corrette modalità di utilizzo per la tutela della sicurezza e della salute.

Esistono 2 tipologie di piattaforme di lavoro mobili elevabili:

Con
stabilizzatori
Senza
stabilizzatori

Ricordiamo che per PLE si intende: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estendibile e da un telaio.

Per la formazione degli operatori, l’Allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni stabilisce un percorso formativo composto da un modulo giuridico-normativo e un modulo tecnico, comuni a tutti i tipi piattaforma, oltre ad un modulo pratico specifico per ogni tipologia di attrezzatura.