Cos'è un D.P.I.?
Come definito dall’art. 74 comma 1 del D.L.gs 81/2008 per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) si intende «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni commento o accessorio destinato a tale scopo».
Non costituiscono dunque D.P.I. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi che non sono destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
Questi dispositivi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
TIPOLOGIE
I dispositivi di protezione individuale possono essere a protezione dei capelli, capo, occhi, mani, piedi o di altre parti del corpo, come le maschere respiratorie e cinture di sicurezza.
Questi possono distinguersi i 3 tipologie:
- D.P.I. di I categoria
- D.P.I. di II categoria
- D.P.I. di III categoria
D.P.I. DI PRIMA CATEGORIA
Dispositivi di progettazione semplice per danni fisici di lieve entità
RISCHI
- Lesioni meccaniche superficiali
- Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
- Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C
- Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
- Condizioni atmosferiche di natura non estrema
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Informazione e formazione
D.P.I. DI SECONDA CATEGORIA
Non appartengono alle altre due categorie
RISCHI
- Comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Informazione, formazione e addestramento*
*addestramento obbligatorio per D.P.I. uditivi ai sensi dell’art 77 comma 5 del D.lgs 81/2008.
D.P.I. DI TERZA CATEGORIA
Dispositivi di progettazione complessa per rischi di morte o lesione grave
RISCHI
- Sostanze e miscele pericolose per la salute
- Atmosfere con carenza di ossigeno
- Agenti biologici nocivi
- Radiazioni ionizzanti
- Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
- Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50 °C o inferiore
- Cadute dall’alto
- Scosse elettriche e lavoro sotto tensione
- Annegamento
- Tagli da seghe a catena portatili
- Getti ad alta pressione
- Ferite da proiettile o da coltello
- Rumore nocivo
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Informazione, formazione e addestramento
Obbligo del datore di lavoro è quello di fornire ai lavoratori i D.P.I. idonei rispetto ai rischi specifici cui sono esposti oltre a quello di informarli sui rischi dai quali i D.P.I. lo proteggono e attivare adeguate iniziative di formazione sulle caratteristiche dei D.P.I. presenti.
Ultimo ma non per importanza è l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori che devono utilizzare i D.P.I a specifico addestramento.
Resta in capo al lavoratore, invece, l’obbligo di indossare e conservare correttamente i dispositivi a lui fornito, non apporre modifiche di propria iniziativa e segnalare al datore di lavoro la loro eventuale inadeguatezza o mancanza.
Obbligo per i dirigenti ed i preposti vigilare affinché i D.P.I. vengano utilizzati correttamente.
FORM.AZIONE81
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