Cos'è un D.P.I.?

Come definito dall’art. 74 comma 1 del D.L.gs 81/2008 per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) si intende «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni commento o accessorio destinato a tale scopo».

Non costituiscono dunque D.P.I. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi che non sono destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
Questi dispositivi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

TIPOLOGIE

I dispositivi di protezione individuale possono essere a protezione dei capelli, capo, occhi, mani, piedi o di altre parti del corpo, come le maschere respiratorie e cinture di sicurezza.

Questi possono distinguersi i 3 tipologie:

  • D.P.I. di I categoria
  • D.P.I. di II categoria
  • D.P.I. di III categoria

D.P.I. DI PRIMA CATEGORIA

Dispositivi di progettazione semplice per danni fisici di lieve entità

RISCHI

  • Lesioni meccaniche superficiali
  • Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
  • Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C
  • Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
  • Condizioni atmosferiche di natura non estrema

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Informazione e formazione

D.P.I. DI SECONDA CATEGORIA

Non appartengono alle altre due categorie

RISCHI

  • Comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Informazione, formazione e addestramento*

*addestramento obbligatorio per D.P.I. uditivi ai sensi dell’art 77 comma 5 del D.lgs 81/2008.

D.P.I. DI TERZA CATEGORIA

Dispositivi  di progettazione complessa per rischi di morte o lesione grave

RISCHI

  • Sostanze e miscele pericolose per la salute
  • Atmosfere con carenza di ossigeno
  • Agenti biologici nocivi
  • Radiazioni ionizzanti
  • Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
  • Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50 °C o inferiore
  • Cadute dall’alto
  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione
  • Annegamento
  • Tagli da seghe a catena portatili
  • Getti ad alta pressione
  • Ferite da proiettile o da coltello
  • Rumore nocivo

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Informazione, formazione e addestramento

Obbligo del datore di lavoro è quello di fornire ai lavoratori i D.P.I. idonei rispetto ai rischi specifici cui sono esposti oltre a quello di informarli sui rischi dai quali i D.P.I. lo proteggono e attivare adeguate iniziative di formazione sulle caratteristiche dei D.P.I. presenti.

Ultimo ma non per importanza è l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori che devono utilizzare i D.P.I a specifico addestramento.

Resta in capo al lavoratore, invece, l’obbligo di indossare e conservare correttamente i dispositivi a lui fornito, non apporre modifiche di propria iniziativa e segnalare al datore di lavoro la loro eventuale inadeguatezza o mancanza.

Obbligo per i dirigenti ed i preposti vigilare affinché i D.P.I. vengano utilizzati correttamente.