CHIARITA LA SCADENZA DELL'AGGIORNAMENTO PER IL PREPOSTO
Il recente interpello n. 06/2024 del Ministero del Lavoro ha chiarito il dubbio sulla periodicità dell’aggiornamento formativo per il preposto. La Commissione ha confermato che, finché non sarà adottato un nuovo Accordo Stato-Regioni, l’obbligo di aggiornamento resta quinquennale, come stabilito nell’Accordo del 2011.
Questa interpretazione, sempre sostenuta da FORM.AZIONE81 e SICURIMPRESA AP, assicura che la formazione obbligatoria del preposto segua la cadenza di cinque anni, senza essere anticipata a due anni. La decisione risponde al quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che aveva richiesto chiarezza sull’applicazione del comma 7-ter dell’articolo 37 del d.lgs. 81/2008.
FORM.AZIONE81 e SICURIMPRESA AP accolgono con favore questo chiarimento, in linea con quanto sempre sostenuto. Per approfondire ulteriormente il ruolo e le responsabilità del preposto, puoi leggere l’articolo “Il preposto di fatto”. Inoltre, per consultare il testo completo dell’interpello, clicca qui: interpello n. 06/2024.
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