Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come definito dall’Art. 2 comma 2, lettera i, del D.Lgs 81/2008, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Questa figura deve essere designata in tutte le aziende, pubbliche o private, che abbiano almeno un lavoratore.
In particolare, l’RLS nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 lavoratori è di norma eletto o designato direttamente dai lavoratori interni. Tuttavia, in mancanza di questa elezione, l’RLS viene individuato in ambito territoriale o nel comparto produttivo (RLST). Invece nelle aziende con più di 15 lavoratori, l’RLS viene eletto o designato all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, se presenti, o in mancanza tra i lavoratori stessi.
Il numero minimo di rappresentanti previsto è:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive con più di 1.000 lavoratori.
Inoltre, in queste ultime aziende, il numero dei rappresentanti può essere aumentato secondo quanto stabilito dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Una volta eletto e nominato tramite incarico formale, il Datore di Lavoro deve comunicare le generalità del RLS sia all’INAIL sia al resto dei dipendenti. Va sottolineato che la carica ha una durata di tre anni e deve essere periodicamente rinnovata.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, particolarmente per quanto riguarda i rischi specifici presenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Di conseguenza, viene previsto un percorso formativo specifico di 32 ore.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, e a 8 ore annue per le aziende con più di 50 lavoratori.
I QUESITI PIÙ FREQUENTI
TUTTI I LAVORATORI POSSONO ESSERE RLS?
Benché non sia espressamente vietato dalla normativa, non è opportuno eleggere come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) una persona inquadrata come socio lavoratore, collaboratore familiare o dirigente. Questo perché queste figure potrebbero non essere adatte a rappresentare gli interessi dei lavoratori, poiché potrebbe verificarsi un conflitto di interessi.
I SOCI LAVORATORI RIENTRANO NEL CONTEGGIO DEI “LAVORATORI”?
In merito a questo quesito, la normativa (Art 4 D.lgs 81/2008) è chiara. Ai fini del conteggio dei lavoratori, specifica chi non rientra in tale determinazione. Nello specifico:
- i collaboratori familiari,
- i lavoratori in tirocinio formativo,
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali,
- i lavoratori socialmente utili,
- i lavoratori a domicilio,
- i volontari dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile,
- i lavoratori in prova,
- i lavoratori in somministrazione di lavoro.
L’RLS DEVE FREQUENTARE ANCHE GLI ALTRI CORSI OBBLIGATORI?
Una volta assunto l’incarico di RLS, il lavoratore mantiene anche gli altri ruoli in materia di sicurezza che l’azienda gli ha attribuito, come il ruolo di Lavoratore, Preposto o Addetto alle Emergenze. Pertanto, la formazione già svolta deve essere aggiornata periodicamente nel rispetto delle scadenze previste per ciascun corso.
Pertanto, la formazione già svolta deve essere aggiornata periodicamente nel rispetto delle scadenze previste per ciascun corso, e nel caso di nuove attribuzioni adeguata con quanto previsto dalla normativa per il ruolo assunto.
SE NESSUN LAVORATORE VUOLE FARE L’RLS?
Va ricordato che eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un diritto dei lavoratori e non un obbligo per il Datore di Lavoro. Di conseguenza, non esiste una sanzione a carico del Datore di Lavoro in caso di assenza del RLS, per esempio a causa della mancanza di candidati.
Obbligo per il Datore di Lavoro è informare i propri lavoratori sulla possibilità della nomina, e in mancanza di elezione è consigliabile poterla documentare.
COME FUNZIONA L'AGGIORNAMENTO PER LE AZIENDE SOTTO I 15 LAVORATORI?
Poiché per le aziende con meno di 15 lavoratori non è specificato nulla si consiglia di verificare se nel proprio contratto collettivo nazionale di lavoro è inserita qualche indicazione specifica e seguire quanto indicato; diversamente è il datore di lavoro che decide a sua discrezione la periodicità e la durata dell’aggiornamento.
Dato il ruolo dell’RLS, a nostro parere la formazione dovrebbe essere svolta comunque annualmente per essere sempre aggiornati.
Scopri anche: QUALI SONO I COMPITI DEL RLS?
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