Gli addetti alle emergenze sono dei lavoratori che vengono incaricati, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D. Lgs n. 81/2008, di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire le situazioni di emergenza.
Parliamo degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso.
Il numero degli addetti alle emergenze non viene definito da legislatore ma spetta al datore di lavoro determinarlo tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali:
- Il livello di rischio dell’azienda individuato all’interno del DVR
- La struttura dell’edificio o la complessità del sito produttivo: ad esempio se l’immobile si sviluppa su più livelli, se vi sono più edifici e a che distanza.
- Il numero delle persone che occupano i locali e l’intero edificio, tenendo conto anche della presenza di clienti, fornitori, visitatori ecc…
- La presenza di persone diversamente abili
Altro elemento da considerare è che la copertura in azienda della squadra emergenza deve essere sempre garantita per tutto l’orario di lavoro, tenendo conto di possibili assenze per malattie o ferie.
Ricordiamo infine che il lavoratore potrà esercitare tale ruolo una volta effettuata la formazione obbligatoria prevista, sia per il primo soccorso che per l’antincendio, formazione che deve essere svolta in presenza essendo previsto un addestramento con prove pratiche.
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