Il D.Lgs. 81/2008 – cosiddetto Testo Unico della sicurezza sul lavoro, conferisce molta importanza alla Formazione dei lavori, ed in effetti l’art. 15, tra le “Misure generali di tutela” ricomprende:
- L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- Le istruzioni adeguate ai lavoratori;
La formazione dei lavoratori è uno degli obblighi del datore di lavoro, per il quale sono anche previste specifiche sanzioni.
In questo contesto, all’interno della formazione in generale sono ricompresi l’informazione, la formazione propriamente detta e l’addestramento, così definito dall’Art. 2, c.1, lett. cc:
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
L’addestramento è quindi la parte finale e conclusiva della formazione, dove si mettono in pratica le nozioni teoriche apprese precedentemente.
E del resto il comma 5 dell’art. 37 afferma quanto segue:
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Lo stesso comma 5 aggiunge che
gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Molto importante è inoltre l’indicazione su “quando” si deve svolgere l’addestramento (comma 4 dell’art. 37), il quale, similmente al resto della formazione in generale, deve avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro (di qualsiasi tipo esso sia);
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
Nell’ambito dell’addestramento dei lavoratori, alcune indicazioni specifiche riguardano le macchine e in generale le attrezzature di lavoro.
Innanzitutto, l’art. 73 afferma che:
[…] il datore di lavoro provvede, affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari […] ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Nell’Accordo Stato-Regioni del 12/03/2012 sono state individuate proprio queste attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.
Le attrezzature in questione sono:
- Carrelli elevatori semoventi
- Piattaforme di lavoro elevabili
- Macchine movimento terra
- Gru su autocarro
- Autogrù
- Trattori agricoli o forestali
- Gru a torre
- Pompe per calcestruzzo
È molto importante considerare che in questo caso la definizione di operatore, data dall’art. 69, è:
il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
Tra i soggetti destinatari degli obblighi di addestramento, in questo caso viene eccezionalmente ricompreso anche il datore di lavoro.
Ad ulteriore conferma di ciò, il recente D.L. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 del nostro 81/2008:
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone definitivamente il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
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